La decisione di Giusy Ferreri di depositare presso l’EUIPO il marchio sonoro “Sono Giusy Ferreri” apre un dibattito fondamentale nell’ambito dei diritti industriali e dei nuovi rischi derivati dall’utilizzo dell’intelligenza artificiale per la produzione di cloni vocali e contenuti generativi. Questo segno distintivo registrato ha lo scopo dichiarato di prevenire l’abuso non autorizzato della sua voce da parte di sistemi di AI. Il caso costituisce un importante esperimento giuridico e di policy su come i meccanismi tradizionali del diritto d’autore e della proprietà intellettuale riescano a proteggere l’identità vocale in una società sempre più influenzata da tecnologie emergenti.
Che cos’è un marchio sonoro
I marchi sonori sono un tipo di segni distintivi riconosciuti in ambito normativo europeo con una riforma del 2017. Essi si distinguono dagli altri tipi di marchi in quanto non richiedono una rappresentazione grafica, bensì di essere “percepibili” attraverso l’udito. Questo aspetto ha ampliato considerevolmente la tipologia di segni registrabili e ha spinto società e artisti a guardare ai suoni come ad elementi commerciali identificativi e unici.
Con l’eliminazione del requisito grafico, ad esempio, sono state possibili la registrazione di suoni come il “Ta-dum” di Netflix, il ruggito del leone di MGM o i suoni caratteristici dei vari servizi digitali. Il marchio sonoro, quindi, non solo identifica, ma comunica direttamente al pubblico, entrando a far parte di strategie commerciali denominate “Sound Branding”.
Il deposito di Giusy Ferreri
Il caso di Giusy Ferreri è rilevante per essere il primo deposito di un simile tipo in ambito europeo per una cantante. Disponibile pubblicamente sul sito dell’EUIPO, la traccia audio registrata dall’artista è un breve file in formato MP3 contenente la frase “Sono Giusy Ferreri”. Questa registrazione costituisce un segno distintivo, non la voce generale dell’interprete, ma una sua specifica espressione sonora.
La domanda di registrazione, per essere accolta, deve soddisfare alcuni criteri: il marchio deve essere distintivo, rappresentabile in modo chiaro, e riconoscibile come segno distintivo di un prodotto o servizio. Nel caso di Giusy Ferreri, l’obiettivo è di tutelare prodotti tecnologici digitali, software vocali e servizi di intrattenimento legati alla sua identità sonora.
Classificazione e ambito protetto
Il marchio registrato rientra nella classificazione internazionale detta di Nizza, suddivisa in classi numerate. Giusy Ferreri ha scelto le classi 9 e 41:
- Classe 9: Prodotti tecnologici e digitali come file audio, software, plug-in vocali e dataset di addestramento dell’AI.
- Classe 41: Servizi di intrattenimento, produzione e distribuzione multimediale (canzoni, podcast, esibizioni online).
Questo doppio ambito di tutela mira a coprire sia il prodotto tecnologico (voce artificiale venduta come software) che l’utilizzo dell’identità sonora in contesti artistici e commerciali (performance, canzoni generative, contenuti per la rete).
Gli strumenti giuridici offerti dal marchio sonoro
La registrazione del segno distintivo presenta diversi vantaggi:
- Protezione negoziale: permette di negoziare licenze, accordi di collaborazione e di chiarire in anticipo clausole legalmente vincolanti riguardo l’uso della voce.
- Differimento: scoraggia, in modo preventivo, la realizzazione di cloni commerciali riconoscibili.
- Protezione processuale: permette l’azione di contraffazione, alternativa a strumenti legali generali, nei confronti di chi utilizzi il segnale per produrre contenuti falsi.
Nonostante questo, i limiti di questo tipo di protezione sono notevoli.
I limiti giuridici della tutela del marchio sonoro
Primo limite: protezione di una sola traccia
Il marchio sonoro registra e protegge una specifica espressione sonora: non l’intera voce dell’artista. Un sistema di AI che imita il timbro vocale generando una canzone diversa o un discorso diverso non riproduce il segno in senso tradizionale, ma le sue caratteristiche timbriche, fonetiche e artistiche. Quindi, non rientra sotto la protezione del marchio.
Secondo limite: principio di specialità
Il marchio è opponibile solo quando il segno utilizzato è impiegato per prodotti o servizi identici o simili a quelli dichiarati. Questo permette che esistano usi artistici, sperimentali o parodistici della voce, purché non siano dannosi per la reputazione o per la funzione distintiva del marchio.
Terzo limite: funzionamento dei sistemi di AI generativi
I modelli AI non memorizzano una rappresentazione diretta del segnale sonoro né lo riproducono, ma apprendono parametri e correlazioni statistiche che permettono la generazione di caratteristiche simili. Questo significa che la traccia depositata al momento non costituisce un elemento sufficiente per bloccare addestramenti che producono cloni vocali. L’utilizzo di tali tecnologie non rientra quindi nell’ambito giuridico del marchio.
Dal diritto industriale al diritto della personalità
Pertanto, la questione si sposta sulle aree del diritto della personalità e della protezione dati.
- Diritto della personalità: la voce dell’artista possiede un valore riconoscibile come identità e immagine personale. L’uso di essa per produrre cloni vocali, per canzoni o contenuti commerciali, può rientrare in una violazione della sfera personale.
- Dati biometrici (GDPR): la voce è considerata dato biometrico sensibile, disciplinato dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE. Il suo uso richiede un consenso espresso e documentato dell’interessato, altrimenti è vietato.
Le prospettive future di tutela
La registrazione del marchio sonoro può rappresentare un elemento complementare nel complesso mosaico giuridico per tutelare l’identità vocale in epoca AI. Tuttavia, essa non è né sufficiente né sufficientemente adatta a fronteggiare i rischi legati ai sistemi di voice cloning. L’evoluzione giuridica dovrà quindi confrontarsi sempre più con i limiti del diritto industriale e con i nuovi paradigmi del diritto al rispetto della sfera personale in un mondo in cui la voce perde la sua esclusività espressiva e diventa oggetto di produzione artificiale.
