I dati che alimentano le piattaforme digitali più influenti non sono stati creati dalle imprese che oggi li valorizzano economicamente, ma sono il risultato di miliardi di ricerche, acquisti, spostamenti, interazioni e contenuti prodotti quotidianamente da cittadini, imprese e amministrazioni. L’infrastruttura di Google, Meta, Amazon, il substrato su cui oggi si fonda l’intelligenza artificiale, è edificata su un materiale grezzo che abbiamo prodotto noi, cittadini europei, per decenni, spesso senza saperlo e sempre senza essere pagati.
Leone XIV, nell’Enciclica Magnifica Humanitas, lo spiega con una precisione che sarebbe difficile migliorare: «La proprietà dei dati non può essere affidata solo a privati, ma va regolamentata. Essi sono frutto del contributo di molti e non possono essere venduti o affidati a pochi». Non è una metafora teologica, ma una descrizione tecnica del problema: le piattaforme hanno estratto valore da beni che non erano loro, e quei beni non sono mai stati restituiti.
Le lezioni del passato e la logica dell’unbundling
L’Europa, in realtà, ha già affrontato problemi simili in altri settori. Il diritto delle telecomunicazioni e dell’energia ha sviluppato strumenti per garantire concorrenza e accesso a infrastrutture essenziali non facilmente replicabili. Il principio dell’unbundling, fondato sulla separazione tra chi controlla un’infrastruttura e chi fornisce servizi attraverso di essa, ha rappresentato uno degli strumenti più efficaci per evitare che posizioni dominanti si trasformassero in barriere all’ingresso.
Il modello si è presentato in forme diverse. In forma strutturale, come la separazione proprietaria di Terna da Enel e di Snam da ENI imposta dal terzo pacchetto energia europeo, o come la scissione delle Baby Bells decisa da un tribunale antitrust americano nel 1984. In forma funzionale, come Openreach da BT nel Regno Unito: stessa proprietà, governance separata, obblighi di non discriminazione codificati. In entrambi i casi, il principio sottostante era lo stesso: chi controlla un'infrastruttura non replicabile — l'”essential facility” nel linguaggio del diritto della concorrenza — non può usarla per escludere i competitori dai mercati a valle. Il surplus deve essere distribuito, non catturato dal monopolista verticalmente integrato.
Una logica simile è rintracciabile nel Digital Markets Act (DMA), il regolamento europeo che interviene sui grandi operatori digitali qualificati come gatekeeper. Gli obblighi di interoperabilità, portabilità dei dati e di divieto di pratiche discriminatorie richiamano, in forma aggiornata, strumenti già sperimentati nei mercati regolati tradizionali.
Le limitazioni del Digital Markets Act
Tuttavia, il DMA interviene prevalentemente sui comportamenti degli operatori senza incidere sulla struttura proprietaria delle infrastrutture digitali. Non rompe Google in due entità separate: prescrive come Google deve comportarsi. È – usando l’analogia con il pacchetto energia – la versione ITO, l’opzione più debole delle tre disponibili. Funziona ragionevolmente quando il soggetto regolato è radicato nel territorio della giurisdizione. Scricchiola, e in alcuni casi si spezza, quando opera prevalentemente dall’esterno.
La sovranità digitale minacciata
Proprio qui emerge uno dei nodi più rilevanti della sovranità digitale. Le grandi piattaforme globali hanno costruito il proprio vantaggio competitivo grazie all’accesso ai mercati, ai dati e agli ecosistemi economici europei. Eppure le leve di intervento oggi disponibili risultano spesso limitate rispetto alla crescente centralità delle infrastrutture digitali, dei servizi cloud e dei modelli di intelligenza artificiale.
Il caso degli operatori americani e cinesi è strutturalmente diverso, ma la legittimazione all’intervento non è per questo assente — è solo di natura diversa. Google ha costruito il proprio indice del web grazie all’accesso libero e non compensato a contenuti prodotti da editori, istituzioni pubbliche e utenti europei. Meta ha costruito il proprio grafo sociale con i dati di centinaia di milioni di cittadini europei, in un contesto normativo che non ne aveva ancora compreso il valore. Amazon ha costruito la propria rete logistica e infrastruttura cloud grazie all’accesso al mercato europeo in condizioni favorevoli, beneficiando per decenni di hub fiscali tollerati dall’Unione. L’infrastruttura risultante è almeno in parte il prodotto di risorse collettive europee: una base che, sul piano giuridico, fonda una legittimazione all’intervento che va ben oltre la disciplina antitrust ordinaria.
Gli strumenti esistenti e le loro limiti
- Il golden power: consente agli Stati di intervenire su investimenti stranieri in aree sensibili.
- I mecanismi di screening degli investimenti esteri: valutano l’impatto sugli interessi nazionali di investitori non locali.
- Il regolamento sulle sovvenzioni straniere: controlla gli aiuti non statali che possono alterare la concorrenza interna.
Gli strumenti esistenti, come il golden power, i meccanismi di screening degli investimenti esteri o il regolamento sulle sovvenzioni straniere, sono stati concepiti principalmente per operazioni societarie e investimenti diretti. Ma un operatore che fornisce infrastruttura AI attraverso API, senza effettuare investimenti diretti rilevanti nel territorio dell’unione, non è soggetto a nessuno di questi meccanismi. Può modificare unilateralmente i modelli, degradare il servizio, cedere il controllo a soggetti terzi — compresi governi stranieri — senza che l’Europa disponga di alcun contrappeso. Il CLOUD Act americano e la Legge sulla Sicurezza Nazionale cinese del 2017 stabiliscono che i governi possono accedere ai dati gestiti dai propri operatori ovunque nel mondo.
Una struttura di potere a più livelli
Benjamin Bratton, nel suo lavoro sulla sovranità computazionale, ha mostrato che il potere nel XXI secolo si esercita sui layer dello stack tecnologico: dall’hardware alla GPU, dal data center al foundation model, dall’API layer all’interfaccia utente. I grandi operatori americani e cinesi controllano verticalmente tutti questi strati. L’Europa, frammentando la governance per livelli — GDPR sul dato individuale, DMA sul comportamento dei gatekeeper, NIS2 sulla resilienza delle infrastrutture critiche di rete e informazione, DORA su quella del settore finanziario, AI Act sui sistemi in funzione del rischio — ha prodotto regolamentazione orizzontale senza stack sovrano.
Ogni strumento presidia bene il proprio livello. Nessuno governa la relazione tra i livelli. Nessuno risponde alla domanda decisiva: chi ha poteri di indirizzo sull'architett
