Ispirata alle normative dell’Unione europea, una recente sentenza della Corte di Giustizia dell’UE (CGUE) relativa alla società Meta e l’equo compenso agli editori online ha modificato il quadro interpretativo riguardo al concetto di pubblicazione a carattere giornalistico. Oltre ai soliti quotidiani, riviste e canali tradizionali, la sentenza ha chiarito che si possono includere siti, blog, canali YouTube, o qualsiasi altra piattaforma digitale aggiornata regolarmente. Questo riconoscimento apre nuovi scenari giuridici, soprattutto in relazione all'uso di quei contenuti da parte di intelligenze artificiali.

Che cosa è accaduto con la sentenza Meta?

La Corte di Giustizia UE è intervenuta sulla questione sollevata in Italia dal Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio. Meta aveva impugnato la deliberazione dell’AGCOM (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) relativa all’applicazione dell’equo compenso ai contenuti ripubblicati da giornali online. Il TAR aveva aperto un procedimento di diritto in cui era necessario chiedere un'interpretazione alla Corte UE.

Il contesto giuridico era legato alla Direttiva 2019/790, attuata in Italia nel 2021, che riguarda il diritto d’autore e l’uso digitale dei contenuti. In particolare, l'Articolo 15 di tale Direttiva introduce il principio che ogni servizio online che utilizzi pubblicazioni giornalistiche deve prima negoziare una forma di autorizzazione con l’editore e, in caso di fallimento negli accordi, l’AGCOM o l’autorità nazionale competente può stabilire l’equo compenso.

Che cos'è una pubblicazione a carattere giornalistico?

I concetti di pubblicazione giornalistiche non coincidono esattamente con quelli noti in Italia, legati alla figura del giornalista e della “testata registrata”. La definizione fornita dall’UE, contenuta nella stessa Direttiva 2019/790, è molto più ampia. La pubblicazione a carattere giornalistico, infatti, include un insieme principale di opere letterarie che:

    • costituisce una pubblicazione periodica o aggiornata regolarmente;
    • ha lo scopo di fornire informazioni al pubblico;
    • è supervisionata da un soggetto responsabile o da un “prestatore di servizi”.

Una volta chiariti questi criteri, è chiaro che una vasta gamma di contenuti digitali può rientrare in questa categoria, anche al di fuori del quadro tradizionale del giornalismo. Esempi pratici potrebbero comprendere un sito di ricette aggiornato settimanalmente, un canale YouTube professionale, un blog gestito da una startup, o una pagina di un utente social utilizzata in attività economica.

Chi è considerato editore in questa definizione?

La Direttiva introduce anche il concetto di “prestatore di servizi”, termine che non si limita solo agli editori propriamente detti. Un prestatore di servizi è chiunque, diverso dall’autore, assuma una responsabilità editoriale all’interno di un contesto economico. La Direttiva, infatti, non esclude formalmente i blog o i contenuti gestiti da singoli, purché siano pubblicati in modo regolare, aggiornati e strutturati in un ambiente con controllo editoriale.

Nonostante i considerandi della Direttiva sembrino escludere esplicitamente i blog, è stato ribadito che solo gli articoli del testo principale hanno valore normativo e che il considerando non può da solo limitare l’applicabilità dell’Articolo 15. Pertanto, una società o un soggetto che pubblichi contenuti regolari può essere definito un “editore” nel contesto europeo.

Che cosa comporta questa estensione?

La conseguenza principale di questa definizione allargata è che qualsiasi servizio o piattaforma che intenda utilizzare i contenuti di queste “pubblicazioni giornalistiche” deve innanzitutto ottenere l’autorizzazione o, comunque, avviare negoziati con il prestatore di servizi, come stabilito dal considerando. In caso di fallimento, l’autorità competente può stabilire l’importo dell’equo compenso e imporre sanzioni a chi non lo paga.

Che cosa impone l’uso da parte dell’intelligenza artificiale?

A questo punto entra in gioco un elemento chiave: l'utilizzo dei contenuti da parte dell’intelligenza artificiale. Secondo la Direttiva, ogni utilizzo di pubblicazioni a carattere giornalistico, che vada dall’addestramento AI alla creazione di contenuti derivati, potrebbe comportare l’obbligo di corrispondere un equo compenso.

Esempi concreti potrebbero includere:

    • Utilizzo di un sito web per l’addestramento di un sistema AI;
    • Richiesta di riassunzione di un articolo da parte di utenti a mezzo di un'IA;
    • Pubblicazione di contenuti generati sfruttando testi di siti web o blog;

In tutti questi casi, per l’AGCOM e la Direttiva non rileva tanto che l’utilizzo sia avvenuto per mano umana o mezzo digitale: rileva se è stato il servizio online, come il prestatore di servizio, a consentire quell’accesso o ad utilizzare i contenuti.

Che conseguenze per i soggetti economici?

Il risultato di questa interpretazione estesa riguarda in primo luogo le piattaforme, i social o le applicazioni digitali che oggi fanno largo uso della rete. Tuttavia, coinvolge anche i soggetti autonomi che gestiscono blog, siti, o social in forma professionale, perché sono ritenuti, giuridicamente, “editori” come definiti dalla Direttiva UE.

Il prestatore di servizio, quindi, può essere chiamato a negoziare, rispettare e, eventualmente, a pagare un “tributo” per l’utilizzo dei contenuti di proprietà di qualcun altro. Anche un’azienda che, tramite un canale YouTube, fornisce informazioni sull’economia o sulla tecnologia, può essere considerata soggetta a questa normativa.

Che cosa rimane da capire?

Rimane però una domanda aperta: esiste un limite chiaramente definito su cosa costituisca un “uso” sufficiente per dare origine al diritto al compenso? Per esempio, può un servizio AI che legge o memorizza informazioni da siti pubblici essere considerato utilizzo “economico” ai fini normativi? Oppure il limite dovrà stare nell’effettiva “pubblicazione” o distribuzione di contenuti, non solo nell’elaborazione o analisi?

Risulta evidente però che una volta superata la soglia dell’utilizzo economico dei contenuti, l’obbligo del prestatore di servizio di negoziare e pagare un compenso è inequivocabile. Per il momento, la Direttiva 2019/790, in combinata con la sentenza Meta e le deliberazioni AGCOM, chiarisce che ogni contenuto pubblicato regolarmente, al di fuori del contesto scientifico o accademico, può rientrare in questa tipologia e quindi soggiacere ai medesimi regolamenti.

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