La Commissione europea ha pubblicato il Codice di condotta sulla marcatura e l’etichettatura dei contenuti generati dall’AI. Il documento volontario, legato agli obblighi dell’articolo 50 dell’AI Act, mira a uniformare la trasparenza prima del 2 agosto 2026, quando le norme diventeranno obbligate. Nonostante non sostituisca l’AI Act né le linee guida future, il codice fornisce un quadro pratico adottabile a livello Ue.
Un documento per provider e deployer
Il Codice di condotta è suddiviso in due sezioni principali. La prima si rivolge ai provider, ovvero coloro che sviluppano sistemi generativi. Stabilisce regole per la marcatura, la rilevabilità e la comunicazione chiara riguardo i contenuti creati o manipolati attraverso l’intelligenza artificiale. La seconda parte si rivolge invece ai deployer, che utilizzano gli strumenti per diffondere contenuti. Si concentra sull’etichettatura di deepfake e sui testi manipolati o generati in materia di interesse pubblico.
Un set di icone comuni
Per garantire una segnalazione uniforme tra le piattaforme e servizi, l'Ue ha predisposto un set di icone per l’etichettatura. Questo aspetto, pur meno tecnico, svolge un ruolo chiave nella standardizzazione del messaggio visivo. Aiutandolo a essere comprensibile per gli utenti, riduce la frammentazione esistente tra gli operatori del settore.
Riferimenti normativi
Il codice trova collocazione nell’architettura dell’AI Act e fa esplicito riferimento all’articolo 50, che prevede obblighi di trasparenza per alcuni sistemi di intelligenza artificiale. I punti specifici riguardano la marcatura e rilevazione di contenuti artificiali, l’etichettatura dei deepfake e l’informativa da fornire a persone fisiche in determinati contesti.
Timeline normativa
Gli obblighi normativi sulla trasparenza saranno applicabili a partire dal 2 agosto 2026. La Commissione ha annunciato questa data nell’ultima versione pubblicata il 3 marzo 2026 e confermato anche nella pagina dedicata al testo definitivo. Le norme sull’AI Act, inoltre, entreranno progressivamente in vigore, con alcune disposizioni operate dal 2 agosto 2026 e altre dal 2 agosto 2027.
Differenze tra provider e deployer
I provider devono assicurare che i contenuti generati vengano marcati in forma machine-readable e che le tecnologie utilizzate siano efficaci, interoperabili e affidabili. Questo sposta l’attenzione non solo su un semplice avviso visivo, ma sulla possibilità di una tracciabilità tecnica persistente. I deployer, invece, devono etichettare i deepfake — che imitano persone, oggetti o eventi — e i testi in tema di interesse pubblico, salvo casi di revisione umana e responsabilità editoriale.
Linee guida chiare
La Commissione fornisce le seguenti linee guida:
- Le piattaforme devono chiarire quando un contenuto è stato generato o manipolato da un modello di IA.
- I media e le redazioni devono verificare, revisionare e assumersi una responsabilità professionale per i contenuti prodotti con IA.
- I deepfake devono essere segnalati in modo chiaro e non ambiguo.
- I testi che trattano argomenti di interesse pubblico e generati tramite IA devono essere contrassegnati quando non sottoposti a controllo umano.
Un supporto tecnico concreto
Il 8 maggio 2026, la Commissione ha pubblicato tre studi tecnici sugli avanzamenti nelle tecnologie di marcatura e di rilevazione di contenuti generativi o manipolati. Le soluzioni vengono applicate ai testi, ai video, agli audio e alle immagini. Questo dimostra come il lavoro tecnico sia in stato di evoluzione continua, e come la Commissione mantenga lo sguardo aperto e dinamico di fronte alle nuove sfide.
Il confine tra contenuti assistiti e manipolati
Il momento più delicato per i soggetti coinvolti — editori, creatori di contenuti e piattaforme — sta nella definizione del confine tra i contenuti assistiti dall’AI e quelli manipolati direttamente. Sebbene non tutti i contenuti prodotti con l’aiuto di sistemi generativi siano soggetti agli obblighi di etichettatura, le autorità UE ribadiscono che la chiarezza nell’origine dei materiali è cruciale.
Politica: unificazione a fronte della frammentazione
La Commissione cerca di evitare un frammento disomogeneo di applicazioni nazionali. Se ogni grande piattaforma e Stato membro adottasse soluzioni locali, la conseguenza sarebbe un sistema poco uniforme, difficile da comprendere per i cittadini e economicamente oneroso per le imprese. A tale fine, il codice mira a creare un riferimento comune e adottabile.
Benefici per gli aderenti
La pagina ufficiale evidenzia i vantaggi per chi adotta il codice. Tra questi:
- Riduzione degli oneri amministrativi.
- Maggiore trasparenza nei contenuti prodotti.
- Diffusione di standard di riconoscibilità comuni a livello Ue.
Un piano preventivo e non reattivo
La logica adottata dalla Commissione è preventiva piuttosto che reattiva. Non aspetta che danni si siano verificati per intervenire, ma impone fin dall’inizio un livello minimo di trasparenza sull’origine dei contenuti. Questo è motivato dal fatto che la qualità sempre crescente di deepfake e contenuti sintetici rende difficile individuarli, compromettendo la capacità di distinguerli da contenuti prodotti umanamente.
Conclusione: una scommessa sulla chiarezza e l’uniformità
Con il codice di condotta, l’Ue punta a costruire un contesto di fiducia per i cittadini e a semplificare la conformità a livello aziendale. L’approccio non solo mira al controllo, ma anche alla diffusione di pratiche che rendano chiara l’origine dei contenuti. Se il documento verrà accolto positivamente in tutta l’Unione, il risultato potrebbe rappresentare un modello internazionale per l’etichettatura e la trasparenza nell’uso dell’intelligenza artificiale.
