Cassazione interviene sull’uso dell’IA negli strumenti legali

La Cassazione penale, con la sentenza n. 23006/2026, depositata il 22 giugno del 2026, si è occupata per la prima volta in modo esplicito della problematica legata all’abuso dell’intelligenza artificiale in ambito giuridico. Il tema centrale è stato l’uso improprio di precedenti giurisprudenziali inesistenti, generati probabilmente da sistemi di AI, all’interno di un ricorso sottoposto alla Corte. La decisione ha stabilito che l’impiego di tali dati non solo non attenua, ma aggravano la responsabilità dello studioso del diritto.

La Terza Sezione ha chiarito con forza che «la citazione di giurisprudenza inesistente» rivela una mancanza significativa nel controllo da parte dell’avvocato e un comportamento negligente che non rientra nella categoria degli errori scusabili. La conseguenza è stata l’applicazione di una multa più alta in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale.

Il caso sottoposto all’esame della Corte

L’ordinanza riguardava un ricorso avverso una decisione della Corte d’Appello di Napoli che aveva dichiarato l’inammissibilità di un’appello per la revoca di un ordine di demolizione emesso dal PM in un caso di abuso edilizio. Il richiamo dell’avvocato in difesa al ricorso era incentrato principalmente sull’errata valutazione effettuata dal giudice territoriale circa l’identità dell’interessato, qualificata come inesistente, nonostante fosse solo un errore anagrafico.

Per sostenere questa tesi, l’avvocato aveva citato diverse sentenze della Cassazione, le quali, però, non si riferivano affatto alla questione avanzata. Il relatore della sentenza, nel corso della stesura, ha evidenziato tali inesattezze, correggendo immediatamente le citazioni con i riferimenti corretti. Questi errori, definiti «frutto di un evidente fenomeno di allucinazione informatica», non sono risultati determinanti per il caso specifico.

Le conseguenze dell’allucinazione informatica

Secondo quanto emerso dalla motivazione della sentenza, il ricorso presentato conteneva citazioni frutto di interpretazioni generative errate dei dati. Queste ultime non solo non riguardavano la questione sollevata ma riguardavano addirittura principi di diritto mai esistiti né mai riconosciuti dalla suprema Corte. La decisione conferma che, in questi casi, il ricorrente non è esente da responsabilità.

La Cassazione ha chiarito che un ricorso che presenta elementi errati o inventati, anche generati involontariamente tramite l’uso di strumenti AI, non solo non è esente da colpa ma comporta un aggravamento dei danni legali, soprattutto quando si dimostra che l’identità dell’interessato non era affatto riconoscibile. In questo caso, per esempio, l’atto allegato all’incidente era stato sottoscritto da una persona che non aveva corrispondenza con alcun soggetto esistente.

Correttezza del principio e criticità dell’applicazione

Nonostante la S.C. abbia riconosciuto la correttezza teorica del principio sostenuto dagli ermellini – ovvero che un errore anagrafico non debba necessariamente comportare l’automatica invalidità dell’atto – il ricorrente non ha potuto applicare tale principio nella pratica.

Il giudice ha evidenziato due aspetti fondamentali: in primo luogo, l’irregolarità segnalata non era una semplice discrepanza anagrafica ma una mancanza di corrispondenza evidente; e in secondo, nonostante la mossa del ricorrente fosse teoricamente corretta, essa non poteva sostituirsi alla validità strutturale dell’atto principale, né tantomeno giustificare l'uso di riferimenti inesistenti per sostenere la sua tesi.

La motivazione chiave della sentenza

La motivazione sentenza mette in luce un passaggio decisivo: benché i casi legali richiamati fossero «frutto di un evidente fenomeno di allucinazione informatica」 – probabilmente causata dall’uso di strumenti AI – essi non possiedono una forza legale sufficiente a sostenere un ricorso quando l’identità del richiedente non è comunque verificabile.

«Quei precedenti, frutto di allucinazione informatica probabilmente dovuta all’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, non risultano automaticamente decisivi», scrive la Corte. «Essi avrebbero potuto giovare al ricorrente se la divergenza fosse stata marginale, ma perdono forza persuasiva se il giudice accerta l’assenza di corrispondenza anagrafica». In questo caso specifico, la mancanza di corrispondenza anagrafica rendeva l’intera richiesta non identificabile, quindi inammissibile.

Responsabilità e obblighi professionali dell’avvocato

La sentenza sottolinea con forza il diritto professionale e l’obbligo dell’avvocato di verificare rigorosamente le informazioni e i precedenti giudiziari che propone. L’automatico affidamento all’IA, inoltre, non è visto come una mossa giustificabile: la Cassazione invita i legali a effettuare una verifica accurata e non a dipendere in modo acritico dagli strumenti di generazione automatica.

Fenomeno noto e nuove regole

I cosiddetti "casi di allucinazione" dell’intelligenza artificiale non sono né nuovi né specifici al settore legale. Tuttavia questa sentenza rappresenta una svolta importante, in quanto la Corte non si limita a segnalare il problema tecnico, ma esprime una critica formale verso un comportamento professionale che è stato ritenuto illegittimo.

Inoltre, la Corte chiarisce che il ricorrente non può far ricadere la responsabilità sull’IA né invocare una mancanza incondizionata, come richiede il Regolamento UE 2024/1689 (AI Act) e la Legge 132/2025. È dovere specifico del professionista verificare e controlare rigorosamente ogni elemento del ricorso, non solo in termini formali ma anche sostanziali.

I precedenti legali richiamati

La Corte ha inoltre richiamato esplicitamente alcuni riferimenti sentenze che sottolineano il carattere essenziale del controllo sull’identità del soggetto che promuove un ricorso:

    • Sez. I, n. 44762 del 03/10/2024, Ferraro – non mass.
  • Sez. I, n. 19358 del 05/10/2016, Crescenza