Il Tribunale dell’Unione europea ha respinto i ricorsi di Apple contro la designazione come gatekeeper ai sensi del Digital Markets Act. Restano confermati gli obblighi su App Store e iOS, mentre la questione dell’interoperabilità resta aperta sui futuri atti di esecuzione.
La sentenza e il contesto
L’8 luglio 2026 il Tribunale dell’Unione europea ha respinto i tre ricorsi riuniti presentati da Apple e da Apple Distribution International contro la designazione della società come gatekeeper ai sensi del Digital Markets Act.
La sentenza, decisa dall’Ottava Sezione ampliata a cinque giudici, conferma che l’App Store e iOS restano soggetti agli obblighi del regolamento. È una sentenza del Tribunale, il giudice di primo grado dell’Unione, non della Corte di giustizia. Apple può ancora impugnarla, ma solo su questioni di diritto ed entro due mesi e dieci giorni dalla notifica e a oggi non ha reso nota questa intenzione.
Criteri per il designazione come gatekeeper
Un’impresa diventa gatekeeper quando supera le soglie fissate dal regolamento: un fatturato annuo nello Spazio economico europeo di almeno 7,5 miliardi di euro negli ultimi tre esercizi, oppure una capitalizzazione di mercato di almeno 75 miliardi di euro, insieme ad almeno 45 milioni di utenti finali attivi al mese nell’Unione e 10.000 utenti commerciali attivi all’anno, per almeno tre dei servizi di piattaforma di base elencati dal regolamento.
Apple supera ampiamente queste soglie sia per l’App Store sia per iOS, ed è per questo che la Commissione l’ha inclusa nel settembre 2023 nel primo gruppo di gatekeeper designati, insieme ad Alphabet, Amazon, ByteDance, Meta e Microsoft.
Il contesto della causa principale
Il cuore della causa principale, relativo al ricorso T-1080/23, riguardava la definizione dell’App Store. Apple gestisce cinque negozi digitali diversi, uno per iPhone, uno per iPad, uno per Apple Watch, uno per Mac e uno per Apple TV, e sosteneva che fossero cinque servizi distinti, da valutare separatamente rispetto alle soglie del regolamento.
Secondo Apple, solo l’App Store per iPhone superava le soglie. Il Tribunale ha stabilito il contrario, richiamando una tecnica ben nota al diritto amministrativo da più di un secolo: il divieto di frazionamento artificioso.
- L’App Store è considerato un’unica piattaforma, non cinque diverse.
- Gli sviluppatori seguono le stesse regole di adesione.
- Istrumenti tecnici e di supporto sono condivisi.
- Il sistema di autenticazione degli utenti e l’accesso alle applicazioni rimangono uniformi.
Conseguenze della sentenza
Resta confermata anche la designazione di iOS come uno dei principali punti di accesso tra imprese e utenti finali, con i relativi obblighi di interoperabilità verso dispositivi e software di terze parti. In termini pratici, Apple continua a rispettare gli obblighi degli articoli 5 e 6 del regolamento.
- Sono vietate le pratiche di favoritismo rispetto ai prodotti di Apple all’interno dell’App Store.
- Gli sviluppatori possono segnalare agli utenti offerte disponibili fuori dell’App Store.
- È consentito il download di applicazioni da store alternativi.
- Gli utenti possono disinstallare app preinstallate.
- Può essere scelto un browser diverso da Safari.
- Il motore di ricerca predefinito può essere sostituito.
L’interoperabilità aperta al dibattito
C’è un secondo aspetto della sentenza, meno commentato nei titoli di questi giorni, che merita di essere isolato. Apple aveva chiesto al Tribunale di dichiarare inapplicabile l’articolo 6, paragrafo 7, del regolamento, la norma che impone l’interoperabilità e che la società considera lesiva della sicurezza e della proprietà intellettuale dei propri utenti.
Il Tribunale non ha risposto nel merito a questa censura e l’ha dichiarata irricevibile. La norma sull’interoperabilità non è la base giuridica diretta della decisione di designazione impugnata da Apple. La designazione deriva dal superamento delle soglie quantitative, non dall’obbligo di interoperabilità in sé. Per chi segue l’esecuzione pratica del regolamento, questo è il passaggio più significativo della sentenza.
La designazione di Apple come gatekeeper è confermata oggi, mentre la sua compatibilità con i diritti fondamentali che Apple invoca resta una domanda aperta, che un giudice affronterà solo quando la Commissione adotterà una misura di esecuzione specifica e solo se Apple deciderà di impugnarla.
Contesto e altri procedimenti
Sugli altri due ricorsi, relativi all’apertura nel 2023 e alla chiusura nel 2024 dell’indagine di mercato sui Message, il Tribunale ha applicato una logica simile. iMessage è considerato un servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero, ma la Commissione ha deciso di non designare Apple come gatekeeper per questo servizio specifico.
Senza una designazione vera e propria, ha osservato il Tribunale, la sola qualificazione non produce effetti vincolanti che Apple possa contestare in giudizio. Per quanto riguarda le spese, Apple deve sostenere le proprie e quelle della Commissione, oltre a quelle della Coalition for App Fairness, intervenuta a sostegno di Bruxelles.
Altri fronti
La sentenza si aggiunge ad altri due fronti aperti dalla Commissione contro Apple negli ultimi due anni: le misure di interoperabilità precisate a marzo 2025 per smartwatch, cuffie e altri dispositivi connessi e la sanzione da 500 milioni di euro inflitta ad aprile 2025 per la violazione del divieto di anti-steering.
Nessuno di questi procedimenti dipende dall’esito della causa decisa l’8 luglio, ma tutti condividono la stessa premessa istituzionale: la designazione di Apple come gatekeeper resta valida finché un giudice non la smentisce nel merito.
La reazione di Apple e la Commissione
Nelle dichiarazioni successive alla sentenza, Apple ha ribadito che il regolamento va oltre quanto sarebbe proporzionato e rischia di indebolire le protezioni di sicurezza e riservatezza costruite negli anni. Lo stesso argomento è stato sostenuto per giustificare i ritardi nel portare in Europa alcune funzioni della nuova Siri basata sull’intelligenza artificiale generativa.
La Commissione replica che il regolamento lascia intatti gli standard di protezione dei dati personali e che spetta ad Apple trovare soluzioni tecniche conformi al Digital Markets Act e al GDPR.
Conseguenze pratiche per sviluppatori e imprese
Per gli sviluppatori e le imprese che dipendono dall’App Store, la sentenza non aggiunge obblighi nuovi
