Contesto normativo e scadenze
Il 10 giugno scorso l’Ufficio europeo per l’IA (AI Office) ha pubblicato il Code of Practice on Transparency of AI‑Generated Content, un documento di buona pratica volto a facilitare l’applicazione dell’articolo 50 dell’AI Act. Il Regolamento, infatti, prevede obblighi di trasparenza sui contenuti generati o manipolati dall’intelligenza artificiale a partire dal 2 agosto 2026. Il codice, invece, è di adesione volontaria e offre a fornitori e utilizzatori una procedura riconosciuta a livello europeo per dimostrare la conformità.
Chi sceglie di non aderire al codice non è esente: dovrà provare la conformità con altri mezzi, la cui adeguatezza sarà valutata dalle autorità di vigilanza del mercato.
Obblighi di trasparenza e il ruolo del codice
L’articolo 50 impone di rendere riconoscibile l’origine “sintetica” dei contenuti mediante sistemi tecnici di marcatura, etichettatura e rilevazione. Il codice di buona pratica traduce in indicazioni operative il modo in cui fornitori (provider) e utilizzatori (deployer) possono adempiere a tali obblighi, senza però creare né ampliare le disposizioni regolamentari.
È fondamentale distinguere i due piani:
- Obbligo di fonte regolamentare: nasce dall’AI Act e resta invariato.
- Modalità di adempimento: sono suggerite dal codice, ma la loro osservanza è volontaria.
Perché l’etichetta non è sufficiente
Un’etichetta che indichi la generazione artificiale può diventare un adempimento formale, incapace di preservare la fiducia pubblica nell’informazione digitale. L’etichetta prevista dall’articolo 50 non è una certificazione di qualità né di veridicità; la sua assenza non garantisce nemmeno l’accuratezza del contenuto.
La verità dipende da:
- processi di verifica indipendente,
- fonte dei dati impiegati,
- responsabilità dell’autore o del pubblicatore.
Un articolo redatto da un modello generativo può essere perfettamente documentato, così come un testo scritto da una persona può contenere errori o informazioni false.
Il nuovo paradigma della trasparenza informativa
L’AI Act introduce una nuova categoria di trasparenza: il diritto dell’utente a conoscere non solo il contenuto, ma anche le modalità della sua produzione. La disciplina europea non dichiara che un contenuto generato dall’IA sia falso; richiede semplicemente che il destinatario possa esercitare un giudizio critico consapevole.
Questo rappresenta un cambiamento culturale più che giuridico, poiché per secoli l’attribuzione dell’autore è stata il principale criterio di responsabilità. L’intelligenza artificiale generativa frammenta il modello tradizionale, introducendo più attori nella filiera creativa.
Attori della filiera generativa
Nel contesto attuale la responsabilità è condivisa tra:
- Il provider che sviluppa il modello.
- L’organizzazione che lo utilizza.
- L’operatore che formula i prompt.
- Il revisore umano che approva il risultato finale.
- Il soggetto che pubblica il contenuto.
Rendere trasparente l’intera catena diventa quindi imprescindibile per garantire una corretta attribuzione della responsabilità.
Graduazione del rischio e obblighi differenziati
L’articolo 50 prevede una gradazione degli obblighi di trasparenza in base alla natura del contenuto, alla finalità comunicativa e al potenziale impatto sul pubblico. Il Regolamento distingue le seguenti categorie di rischio:
- Deepfake audiovisivi: riproduzione fedele di volto, voce e comportamenti di persone reali, con impatti su tutela della personalità, reputazione e libertà politica.
- Opere artistiche, creative, satiriche o di finzione: dove l’uso dell’IA è finalizzato a nuovi linguaggi espressivi e non a ingannare.
- Testi informativi di interesse generale: contenuti pubblicati per informare il pubblico su questioni di rilevanza pubblica.
Deepfake: la misura minima di salvaguardia
Per i deepfake audiovisivi l’obbligo di etichettatura rappresenta una misura minima, volta a consentire al destinatario di capire immediatamente che si tratta di una rappresentazione artificiale della realtà. Qui la trasparenza è indispensabile perché il danno potenziale non è solo informativo, ma anche giuridico.
Opere artistiche e libertà di espressione
Per le opere manifestamente artistiche, creative, satiriche o di finzione, l’art. 50, par. 4 limita l’obbligo di disclosure, imponendo forme di trasparenza che non ostacolino la fruizione dell’opera. L’obiettivo è evitare che la necessità di etichettatura si trasformi in un ostacolo sproporzionato alla libertà creativa e di espressione.
Contenuti informativi di interesse generale
Quando i testi generati o manipolati dall’IA sono pubblicati per informare il pubblico su questioni di interesse generale, l’art. 50, par. 4, secondo comma, prevede una deroga dall’obbligo di etichettatura, a condizione che:
- Il contenuto sia sottoposto a revisione umana o a controllo editoriale.
- Vi sia una persona fisica o giuridica che assuma la responsabilità editoriale della pubblicazione.
In questi casi, l’intervento umano e l’assunzione di responsabilità fungono da garanzia, modificando la valutazione del rischio.
Conclusioni: verso un’infrastruttura di fiducia digitale
La semplice etichetta “generato dall’IA” non è più adeguata a garantire la fiducia nel panorama dell’informazione
